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Chi ha diritto all’importo aggiuntivo
L’importo aggiuntivo è una misura prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. Questo beneficio è esteso anche alle forme pensionistiche sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché a quelle gestite dagli enti specificati nel decreto legislativo n. 509. È importante notare che non tutte le prestazioni pensionistiche rientrano in questa categoria.
Prestazioni escluse dall’importo aggiuntivo
Esistono diverse prestazioni che non possono beneficiare dell’importo aggiuntivo. Tra queste, si segnalano le seguenti: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA). Queste prestazioni, pur essendo riconosciute, non rientrano nei criteri per ricevere l’importo aggiuntivo.
Limitazioni per le pensioni di vecchiaia
Un’altra importante esclusione riguarda le pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva. In questo caso, l’importo aggiuntivo non è previsto fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote. Questo significa che i pensionati devono attendere il completamento della loro prestazione per poter accedere a eventuali benefici aggiuntivi.
Come richiedere l’importo aggiuntivo
Per richiedere l’importo aggiuntivo, i titolari di pensione devono seguire una procedura specifica che varia a seconda dell’ente previdenziale di riferimento. È consigliabile contattare direttamente l’ente per ricevere informazioni dettagliate e assistenza nella compilazione della domanda. Inoltre, è utile tenere a mente che le tempistiche di elaborazione delle richieste possono variare, quindi è importante essere pazienti e seguire eventuali aggiornamenti.